Legge n°1-2017
Art. 1 (Riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria)
La Regione Calabria, in conformità alle leggi 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni
per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e
18 febbraio 1992, n. 162(Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per
l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), nonché in attuazione dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) riconosce e promuove l'attività del
Soccorso alpino e speleologico calabrese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, di seguito
denominato SASC-CNSAS, rivolta a:
a) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e
degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee, e di ogni altra attività connessa alla
frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali o lavorative
svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio ed ostile del territorio regionale;
b) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei
pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio ed
ostile del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM)
del Servizio sanitario nazionale;
c) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamità inquadrabili come attività di
protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli
obblighi di legge previsti. […]
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